La Cassazione conferma: rileva esclusivamente l’ammontare dell’imposta risultante dalla dichiarazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12378/2020, ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il debito erariale determinante ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 è solo quello oggetto della dichiarazione annuale, la cui presentazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato.
Non assume rilevanza il fatto che dalla contabilità dell’impresa risulti un debito di importo non corrispondente al debito dichiarato.
IL CASO
A tale imputato, in qualità di Legale Rappresentante di una società a responsabilità limitata, veniva contestata la violazione dell’art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento dell’IVA, per un importo di circa 280.000 euro, dovuta secondo quanto delineato dalla dichiarazione annuale.
Avendo avuto parere avverso da parte della Corte territoriale, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell’esame del commercialista della società, il quale, secondo l’impostazione della difesa, avrebbe potuto confermare che l’entità effettiva del debito IVA era molto inferiore all’ammontare risultante dalla dichiarazione annuale.
Sempre secondo l’impostazione della difesa, l’esame del commercialista avrebbe potuto confermare che l’importo dichiarato sarebbe stato tutt’al più il frutto di un errore in sede di dichiarazione, non essendo credibile che una piccola ditta individuale avesse potuto fatturare importi superiori al milione di euro.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione, in primis, ha richiamato un importante precedente giurisprudenziale, la sentenza Cass. 14595/2017, puntualizzando che “ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter D. Lgs. 74/2020, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili. Non rileva neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’IVA sia stato effettivamente incassato”.
Quindi, la condotta penalmente rilevante, di tipo omissivo, consiste nel mancato versamento dell’IVA indicata nella dichiarazione annuale.
In virtù di ciò, la condotta omissiva assume rilevanza penale solo ed esclusivamente a condizione che sia stata previamente presentata la dichiarazione attestante l’importo dovuto.
A conferma di tale impostazione, le Sezioni Unite, con riferimento all’elemento soggettivo, hanno avuto modo di specificare che il dolo richiesto dall’art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2020 è rappresentato dalla consapevolezza e volontà del contribuente di non versare l’imposta corrispondente al debito indicato in dichiarazione e la prova di tale atteggiamento soggettivo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che dovrà essere saldato. (cfr. Cass. SS.UU. pen., 28 marzo 2013, n. 37424).
In conclusione, la sentenza trova fondamento sulla natura su cui si fonda il delitto di omesso versamento, il quale focalizza l’attenzione esclusivamente sul corretto adempimento del debito erariale dichiarato ragion per cui la non corrispondenza del debito dichiarato con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa non ha alcuna rilevanza posto che, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato.
Dott. Cristian Massi