• Dott. Cristian Massi

Ammortizzatori sociali Covid-19: novità per i neo assunti e i contratti a termine

Dopo la prima fase di avvio delle misure a sostegno dei lavoratori dipendenti, a seguito della dichiarazione di emergenza da Covid-19, che escludevano dalla platea dei beneficiari gli assunti dopo il 23 febbraio 2020, sono state introdotte specifiche modifiche a favore dei rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, recentemente convertito in Legge, si sono stabilite specifiche tutele in materia di cassa integrazione guadagni, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori in forza presso le aziende alla data del 23 febbraio 2020, al fine di affrontare la sospensione o riduzione di lavoro causata dall’emergenza Covid-19.

Invece, l’art. 41 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, ha ammesso alle medesime tutele anche i lavoratori dipendenti qualora assunti dopo il 24 febbraio 2020 ed entro il 17 marzo 2020, ampliando la portata del provvedimento precedente.

Conseguentemente, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “Covid-19 nazionale” vengono riconosciute anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

La seconda novità introdotta dalla Legge di conversione del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, offre una cd. interpretazione autentica delle disposizioni in tema di ammortizzatori sociali sancite dal medesimo decreto nel quale viene inserito l’art. 19-bis.

Il passaggio normativo riguardante i contratti a termine e quelli in somministrazione, chiarisce definitivamente che ai datori di lavoro che risultano destinatari della cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, è consentita la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione.

Tutto ciò permetterà ai datori di lavoro di derogare:

  1. Al generale divieto all’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (art. 20, comma 1, lett c) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
  2. Alla necessità di osservare un periodo di intervallo in caso di avvicendamento tra più contratti a termine della durata di 10 giorni o venti qualora il contratto a termine precedente abbia una durata rispettivamente sino o superiore a 6 mesi (art. 21, comma 2, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
  3. Al divieto di avviare contratti di somministrazione presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.

Quindi, ai datori di lavoro sarà concesso, per la sola fase emergenziale, prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione attualmente in essere o rinnovare quelli precedentemente scaduti senza dover osservare il periodo di intervallo precedentemente menzionato al punto 2.

Dott. Cristian Massi

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