• Dott. Cristian Massi

In assenza del registro degli inventari la cessione si presume imponibile ai fini IVA

La cessione di un terreno da parte dell’impresa agricola è considerata imponibile ai fini IVA in presenza di tutti i requisiti di applicazione dell’imposta.

Inoltre, se l’impresa non ha mai istituito un registro degli inventari, idoneo a individuare con certezza i terreni destinati permanentemente all’attività agricola da quelli esclusi, l’operazione è considerata effettuata nell’esercizio dell’impresa e quindi rilevante ai fini IVA.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8185 del 27 aprile 2020, in quanto è onere del contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare la natura non agricola del cespite, a nulla rilevando la mera dichiarazione che il terreno è interamente personale e non aziendale.

La controversia deriva dal ricorso proposto da una contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’IVA accertata sulla vendita di un terreno edificabile.

Secondo la contribuente la cessione del terreno non era operazione assoggettabile ad IVA trattandosi di un cespite interamente personale e non aziendale.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ma la sentenza è stata riformata in sede di appello, in quanto i giudici hanno rilevato che non era stato provato da parte della contribuente che il terreno fosse stato strumentale all’impresa agricola, considerato peraltro che la destinazione agricola risultava pienamente confermata dalla perizia redatta da un esperto.

Fondamentale è risultata la circostanza che l’imprenditrice agricola non avesse mai istituito un registro idoneo a individuare con certezza i terreni destinati permanentemente all’attività agricola da quelli non considerati tali.

Successivamente, la contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ma i giudici di cassazione hanno rigettato il ricorso.

Infatti, a parere della Corte di Cassazione la cessione del terreno agricolo in oggetto rientra tra le attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa e, come tale, è soggetta ad IVA perché sussistevano tutti i requisiti, soggettivo e oggettivo, per far rientrare nel campo di applicazione dell’IVA l’operazione de qua.

Secondo la perizia risultava che il terreno, oggetto della compravendita, avesse una destinazione agricola e fosse coltivato dai proprietari, inoltre, non è risultato che fosse stato istituito un registro degli inventari al fine di stabilire con certezza i terreni destinati ad attività agricola e quali destinati invece ad altre attività.

Di conseguenza, l’imprenditrice non è stata in grado di assolvere l’onere di fornire la prova contraria atta a dimostrare la natura non agricola del terreno e la sua destinazione a fini diversi da quelli agricoli.

Per concludere, il ricorso è stato rigettato ed è stata confermata l’imponibilità IVA della cessione immobiliare.

Dott. Cristian Massi

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