Erogazioni liberali per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il recente Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede alcuni incentivi fiscali a favore delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le agevolazioni sono contenute nell’art. 66 del suddetto Decreto, che risulta articolato su due piani:
- La detrazione in ambito IRPEF ed IRES, spettante alle persone fisiche e agli enti non commerciali (trattandosi di una riduzione dell’imposta lorda);
- La deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa (trattandosi di una riduzione del reddito imponibile).
Per quanto riguarda la prima disposizione, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuato nell’anno 2020 dalle persone fisiche o dagli enti non commerciali, in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, con la finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con particolare specifica secondo quanto appena detto, negli enti o istituzioni pubbliche rientrano le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, etc.
Sono incluse anche le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 299/E/2007, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere la personalità giuridica;
- Non devono avere scopo di lucro;
- Devono promuovere o svolgere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.
Infatti, l’art. 66 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, rappresenta una formulazione non nuova nell’ordinamento tributario italiano, in quanto l’art. 15 TUIR prevede al comma 1, lett. h), la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro proprio a favore delle medesime categorie di soggetti seppur allo svolgimento o promozione di attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o di organizzazione e realizzazione di attività culturali.
In virtù di ciò, la nuova detrazione prevista dal Decreto suddetto, ha una portata più ampia rispetto a quella dell’art. 15 TUIR, in quanto non è limitata solo alle erogazioni liberali in denaro ma anche quelle effettuate in natura.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 679, Legge 160/2019, al fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale, quindi secondo i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/1997.
Sul piano oggettivo, la disposizione fa riferimento alle erogazioni liberali aventi la “finalità di finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Si tratta di una descrizione molto ampia sulla quale non ci sono chiarimenti ufficiali, neanche nella relazione illustrativa al decreto.
Sarà opportuno da un lato che l’ente beneficiario evidenzi adeguatamente che la raccolta fondi è destinata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dall’altro che il soggetto che provvede all’erogazione documenti quanto più possibile la finalità della donazione.
Inoltre, secondo quanto delineato dall’art. 99 del Decreto suddetto, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria dovrà attuare un’apposita rendicontazione separata, per la quale sarà autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità.
Al termine dello stato d’emergenza nazionale da Covid-19, tale rendicontazione separata dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione sul proprio sito internet o, in assenza, su un altro sito idoneo al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego.
Dott. Cristian Massi