Credito d’imposta per negozi e botteghe: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito i limiti di applicabilità del credito d’imposta per negozi e botteghe.
Spetta ai conduttori di immobili di categoria C1, che abbiano sostenuto la spesa dell’affitto, la cui attività rientri tra quelle sospese dal Decreto dell’11 marzo 2020.
L’art. 65 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, affittuari di immobili di categoria C1, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020.
Non si tratta dunque di uno stop ai pagamenti del canone che saranno pur sempre dovuti al proprietario dell’immobile.
Vista la genericità della norma, sono state molte le persone a sostenere che anche il conduttore moroso possa usufruire del credito suddetto.
Inoltre, la relazione tecnica al decreto parla chiaramente di credito d’imposta spettante “sulle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili di categoria C1 per i quali in tale mese risulta sospesa l’attività”.
La Circolare n. 8/E del 3 aprile ha poi chiarito ogni dubbio dicendo: “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
La Circolare ha chiarito anche la categoria catastale dicendo che gli immobili oggetto di locazione devono essere classificati nella categoria catastale C1.
Saranno esclusi tutti gli esercenti di attività d’impresa conduttori di immobili di categoria differente, come ad esempio le categorie C3 e D8.
È evidente che la norma debba essere ampliata anche ad altre categorie di soggetti.
I contribuenti attualmente esclusi sono:
- Professionisti titolari di contratti di locazione di categoria A10 e imprenditori titolari di contratti di locazione di categoria C3 o D8;
- Imprenditori che conducono la propria attività con contratto d’affitto di ramo d’azienda;
- Imprenditori la cui attività non risulta tra quelle sospese dal decreto: per loro non spetta alcun credito d’imposta, in quanto hanno continuato ad esercitare la loro attività d’impresa, seppur con una forte riduzione del fatturato.
Dott. Cristian Massi