Può proseguire il regime forfettario se viene incassato un reddito da lavoro a tassazione separata?
Dall’Agenzia delle Entrate arriva un rilevante chiarimento in merito ad un soggetto forfettario che percepisce un reddito da lavoro tassato separatamente (art. 17 TUIR).
Le condizioni d’accesso, per il mantenimento e la fuoriuscita dal “regime fiscale forfettario” sono contenute negli artt. da 54 a 89 della Legge 190/2014, che nel tempo ha subito diverse modifiche.
Tra i vari cambiamenti nel tempo si ricordano quelli riguardanti il rapporto tra il regime agevolato e il reddito di lavoro dipendente, in quanto la preoccupazione del Legislatore era quella di evitare che il regime agevolato creasse delle storture nel mondo del lavoro.
Conseguentemente il legislatore si è preoccupato di circoscrivere la fruizione del regime forfetario ai soggetti che effettivamente presentano ridotte dimensioni di esercizio di attività d’impresa o professionali.
Non sono mancati nel tempo anche i molti interpelli rivolti all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti su casistiche particolari, ma tra questi, spicca la risposta n. 102 del 14 aprile 2020.
Infatti, viene posto un quesito interessante da parte di un titolare di una ditta che si avvale del regime forfettario (Legge n. 190/2014), ma contemporaneamente percepisce anche un reddito da pensione che, riferito al 2019, sebbene ancora non certificato, viene quantificato inferiore a 30.000 euro.
L’istante prosegue dicendo che nell’anno 2019, in via straordinaria e con tassazione separata, ha percepito un pagamento da parte dell’INPS a titolo di arretrato per l’anno 2018.
Tale arretrato sommato al reddito di pensione supera i 30.000 euro, di conseguenza nasce il quesito se è possibile proseguire, per l’anno 2020, nel regime agevolato o meno.
L’Agenzia delle Entrate per motivare la risposta prospettata ha richiamato l’art. 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge n. 190/2014.
Esso prevede che per avvalersi del regime forfettario, il contribuente deve aver percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR in misura non eccedente ai 30.000 euro.
Gli artt. 49 e 50 citati attraggono alla casistica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato quelli derivati dalle attività ivi definite ma in costanza di svolgimento.
Mentre l’emolumento arretrato è estraneo a detta casistica, perché disciplinato dall’art. 17 TUIR.
Visto che il reddito contemplato nell’art. 49 e conseguito dall’istante è inferiore a 30.000 euro, l’Agenzia delle Entrate conclude che, non integrandosi la causa ostativa di cui al predetto art. 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge 190/2014, l’istante potrà applicare il regime forfettario per l’anno 2020.
Dott. Cristian Massi