Condizioni di ammissibilità del regime forfettario con soggetti non residenti
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 106 del 15 aprile 2020, ha indicato i presupposti per applicare il regime forfettario, chiarendo la situazione relativa ad un contribuente non residente.
L’Agenzia ha ricordato che i soggetti non residenti, non possono avvalersi del regime agevolato se non in casi eccezionali.
Sono richieste due condizioni:
- Il contribuente deve avere la residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- Il soggetto deve aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Ciò è previsto dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lettera b), la cui finalità è quella di garantire il trattamento fiscale agevolato solo a soggetti che, anche se non residenti, rispettino i due requisiti essenziali sopra citati.
L’intenzione è quella di escludere dall’agevolazione i soggetti che producono prevalentemente redditi all’estero e quelli che risiedono in un paese extra UE.
Alla luce di quanto individuato, è necessario delineare il susseguirsi degli interventi normativi cui è stato oggetto questo particolare regime agevolativo, e cioè:
- La Legge 190/2014 ha introdotto il regime forfettario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste;
- La Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modificazioni alla normativa precedente, individuando la soglia massima di 65.000 euro di ricavi o compensi percepiti come sola condizione di accesso ed alcune cause di esclusione;
- La Legge di Bilancio 2020 ha apportato ulteriori modifiche, prevedendo alcune condizioni di accesso come le spese complessivamente sostenute non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Altro elemento importante è non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, nonché ulteriori cause ostative.
Dott. Cristian Massi