Enti del Terzo Settore: adottata la modulistica per la redazione del bilancio
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto 5 marzo 2020 recante la modulistica da adottare per la redazione del bilancio degli Enti del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), in particolare all’art. 13, comma 1 e 2, impone agli Enti del Terzo Settore l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione sulla missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha allegato, al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i modelli che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, precisamente:
- Stato Patrimoniale (mod. A);
- Rendiconto gestionale (mod. B);
- Relazione sulla missione (mod. C);
- Rendiconto per cassa (mod. D).
Il Codice del Terzo Settore dispone che sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione sulla missione, quegli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro (si seguirà il principio di competenza economica).
Invece gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
Ci sono però alcune peculiarità che vale la pena sottolineare, per avere, un quadro generale sempre più chiaro.
La relazione sulla missione illustra, da un lato le poste di bilancio e dall’altro l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando delle informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Inoltre, per quando riguarda i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.
Gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi fissi, ma che gli enti destinatari, al fine di favorire una maggiore chiarezza espositiva possono modificare:
- Attraverso una suddivisione delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
- Raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
- Eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi;
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.
Dott. Cristian Massi