Covid-19: a chi spettano i 100 euro in busta paga?
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, ha chiarito l’ambito di applicazione del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, previsto dall’art. 63 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 cd. Cura Italia.
Infatti, l’art. 63, comma 1, del suddetto Decreto delinea “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”
Il comma 2 prevede che “I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, il comma 3, prevede che gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio, n. 241.
Nello specifico, la norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, di conseguenza non spetterà per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo come ferie, malattia, permessi retribuiti, congedi, etc.
Ai fini della determinazione dell’importo bonus spettante, potrà essere utilizzato anche il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo.
Quindi il bonus erogabile è dato dall’importo di 100 euro per il suddetto rapporto.
Inoltre, il premio spetterà al lavoratore indipendentemente se il contratto sia a tempo pieno o part time.
Qualora il lavoratore abbia più contratti part time, resta fermo il limite massimo di 100 euro e sarà proprio quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare.
Il lavoratore dovrà dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Dott. Cristian Massi