Cassa integrazione del settore agricolo: chiarimenti INPS
Fumata bianca per la cassa integrazione agricola, ovvero per i lavoratori del settore agricolo cd. CISOA.
L’INPS con il messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020 ha rilasciato la nuova specifica causale denominata “COVID-19 CISOA”, per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale a favore di operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole.
Nello specifico, possono presentare la domanda:
- Aziende esercenti attività d’impresa, anche in forma associata, di natura agricola e attività connesse;
- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione;
- Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- Imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- Imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Queste imprese potranno presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti. A tal fine è necessario che i lavoratori in questione abbiano svolto annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Questa integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giorni nell’anno solare e qualora l’azienda ne abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo previsto è possibile chiedere la cassa integrazione in deroga (CIGD).
Il requisito delle 181 giornate lavorative, riguarda un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e pertanto non può che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.
L'INPS ha chiarito che le domande devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, vista la particolare situazione emergenziale è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per gli impiegati resta ferma la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.
Dott. Cristian Massi