• Dott. Cristian Massi

Decreto Cura Italia: novità per i permessi della Legge n. 104/92

Per fronteggiare le esigenze connesse con l’emergenza Coronavirus, ci sono alcune importanti novità anche per quanto riguarda i permessi della Legge 104/92 rubricata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”.

Il Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18 all’art. 24 chiarisce che “il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020”.

Questo periodo si aggiunge ai 3 giorni di permesso già previsti, che potranno essere utilizzati tra marzo ed aprile per un totale quindi di 18 giorni (3 giorni ordinari di marzo, 3 giorni ordinari di aprile e 12 in più tra marzo e aprile).

Le 12 giornate possono essere fruite anche frazionandole ad ore.

Infatti, ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso, restano comunque fermi gli algoritmi forniti nei messaggi INPS n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Hanno diritto agli ulteriori giorni di permesso suddetti i lavoratori pubblici e privati:

  • genitori di figli disabili gravi non ricoverati a tempo pieno;
  • che sono coniugi, parenti e affini entro il 2° grado di persone disabili gravi non ricoverati a tempo pieno (o parenti e affini entro il 3° grado in particolari situazioni);
  • disabili gravi.

Anche la richiesta dei permessi varia a seconda dei casi:

  • Chi ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, valida per marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda e può già usare i giorni aggiuntivi;
  • Chi non ha presentato ancora domanda di autorizzazione per usare i permessi o ne ha una non più valida deve presentare domanda secondo l’iter “tradizionale”;
  • I lavoratori dipendenti agricoli e quelli dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, devono presentare una nuova domanda solo se non è già stata presentata una richiesta per i mesi per cui è previsto l’incremento dei giorni da utilizzare;
  • I dipendenti pubblici devono fare richiesta dei permessi aggiuntivi alla propria amministrazione.

Sono comunque previsti altri congedi per motivi di salute, cioè i dipendenti privati e pubblici avranno la possibilità di assentarsi dal lavoro, con tutele analoghe a quelle previste per il ricovero ospedaliero, fino al 30 aprile se sono:

  • Disabili gravi;
  • Immunodepressi, con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita.

Dott. Cristian Massi

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