Calcolo della forza aziendale: orientarsi tra le previsioni degli art. 19 e 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18
L’emergenza dei contagi dovuti al Covid-19 continua a non fermarsi e con essa è bene individuare anche i numerosi provvedimenti che il Governo ha preso nei confronti dei tanti attori coinvolti.
È il caso di soffermarci sugli articoli 19 e 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, riguardanti le “norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” e le “nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga”.
In particolare, Il diritto dell’azienda di beneficiare di uno degli ammortizzatori sociali previsti dagli art. 19 e 22 del Decreto-Legge suddetto, si basa, sulla determinazione della media occupazionale dell’azienda.
Normalmente gli ammortizzatori sociali osservano la media occupazionale del semestre precedente la data di presentazione della domanda.
La valorizzazione del numero dei dipendenti, dei sei mesi precedenti, avviene secondo quanto esposto nelle denunce mensili UNIEMENS nel campo “Forza aziendale”.
Qualora l’azienda si trovi nel primo mese di attività oppure nei mesi successivi al primo ma inferiori al semestre, si farà riferimento alla media dei mesi di attività anche se inferiori a sei.
Si computano nella forza lavoro: i lavoratori a tempo indeterminato e determinato (per questi ultimi, a prescindere dalla durata del contratto), i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto intermittente (in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre precedente), i lavoratori in regime di telelavoro, i lavoratori part-time (che si computano in proporzione alla prestazione lavorativa resa).
Non devono invece essere computati nella forza aziendale i lavoratori assenti non retribuiti a condizione che siano sostituiti (saranno computati i lavoratori assunti in loro vece), i lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato da parte delle aziende utilizzatrici (secondo quanto individuato dall’art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 81/2015), le collaborazioni coordinate e continuative, i soci lavoratori con rapporto diverso da quello subordinato, gli associati in partecipazione, i lavoratori dell'impresa familiare, i tirocinanti e gli stagisti.
Dott. Cristian Massi