Cassa Integrazione, Cassa Integrazione in Deroga e assegno ordinario: facciamo chiarezza
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 18 relativo alle “misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Sono state molte le misure prese dal Governo per cercare di colmare i danni generati dall’emergenza Covid-19.
Tra le tante ci sono inevitabilmente quelle riguardanti il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), l’assegno ordinario (F.I.S.) e la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).
È necessario quindi spostare il focus sull’art. 19 riguardante le “norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e assegno ordinario (F.I.S.)” e sull’art. 22 inerente le “nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)”.
In virtù di ciò, è bene rispondere ad alcune domande che in questi giorni stanno originando interrogativi per una moltitudine di italiani.
Come avviene il pagamento del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), dell’assegno ordinario (F.I.S.) e della cassa integrazione in deroga (CIGD)?
L’INPS chiarisce con messaggio n. 1287 del 20/03/2020 che per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e l’assegno ordinario (F.I.S.), tutte quelle aziende che impiegano più di 5 dipendenti, oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, avranno la possibilità di autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) il pagamento può invece essere effettuato esclusivamente in modalità diretta da parte dell’INPS in favore dei lavoratori.
Posso mandare direttamente in cassa integrazione i miei dipendenti “a zero ore” o devo preliminarmente far utilizzare le loro ferie residue?
In materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e assegno ordinario (F.I.S.), con riferimento al quesito che frequentemente viene posto sull’utilizzo delle ferie maturate, si chiarisce che INPS è già intervenuta con la circolare n. 130/2017 (punto 2.5).
Nelle ipotesi di sospensione del lavoratore dipendente a zero ore (cioè senza che venga resa alcuna prestazione lavorativa), il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione, pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda la CIGD è auspicabile che in funzione dell’omogeneità di trattamento con gli altri lavoratori, l’eventuale presenza di ferie maturate e non fruite, non venga considerata dalla Regione destinataria dell’istanza, ostativa all’accoglimento della stessa.
Durante il periodo di fruizione dell’assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione ordinaria, in caso di sospensione a zero ore, non matura il diritto alle ferie.
Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (F.I.S.) e Cassa Integrazione in Deroga, cosa fare se uno dei dipendenti ha un contratto a tempo determinato?
Premesso che è possibile l’accesso agli ammortizzatori sociali anche per quei lavoratori subordinati impiegati con contratto a termine, in corso di validità, l’accesso all’ammortizzatore sociale è condizione che determina una sospensione delle reciproche obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse al rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto stesso permane giuridicamente sussistente ed efficace. Le prestazioni connesse al rapporto sono destinate ad essere nuovamente rese dalle parti alla ripresa dell’attività produttiva aziendale.
Dott. Cristian Massi