Terzo Settore: tutte le novità previste dal Decreto “Cura Italia”
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 18 cd. Cura Italia.
Tante sono state le novità e le misure per far fronte alla situazione di emergenza dettata dal contagio Coronavirus.
Altrettanti sono gli articoli che hanno interessato direttamente o indirettamente anche il mondo del Terzo Settore o del Non profit in generale.
L’art. 35 del suddetto Decreto individua una prima novità e cioè lo slittamento al 31 ottobre 2020 della scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa del Terzo Settore per Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
È bene ricordare che questo termine vale per tutti quegli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche utilizzando la procedura semplificata.
Inoltre, la proroga è estesa anche per tutte le imprese sociali, anch’esse costituite prima del 20 luglio 2017 e che potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria.
Altra novità riguarda l’approvazione dei bilanci, infatti, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio.
Qualora tali enti siano chiamati, per Legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio d’esercizio nel periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, potranno derogare a tali disposizioni posticipando l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.
Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non posseggono la qualifica di OdV, APS e Onlus.
È implicito quindi che, in base alle sospensioni previste dal Governo con DPCM dell’8 marzo di tutte le manifestazioni e gli eventi in ogni luogo pubblico o privato, anche tutti gli altri enti non profit sono legittimati a rinviare assemblee a data da destinarsi.
L’art. 66 individua misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuano nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica.
Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetterà una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per una donazione massima non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata.
Come previsto invece dall’art. 62, slittano i termini per gli adempimenti tributari i quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, quindi gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazioni di sanzioni.
Non è stata prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica il cui termine rimane il 31 marzo 2020 per tutti quegli enti che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che lavoratori autonomi.
L’art. 61 riguarda la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre a quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I soggetti di riferimento saranno OdV, APS ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, oltre che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o attraverso rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o attraverso rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2020.
Inoltre, il decreto dispone per i soggetti esercenti attività d’impresa, che abbiano avuto nell’esercizio precedente entrate non superiori ai 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti di autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Dott. Cristian Massi