• Dott. Cristian Massi

Riders: per la Corte di Cassazione è lavoro subordinato

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di Torino sui cd. riders, i quali hanno diritto alle tutele del lavoro subordinato perché sussistono gli elementi della etero-organizzazione.

Infatti, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 sulla vertenza tra riders e l’impresa Foodora, la Cassazione ha confermato l’obbligo di parificazione delle tutele per i lavoratori, inquadrati come autonomi dall’azienda, con quelle riservate al lavoro subordinato.

La Suprema Corte analizza l’evoluzione normativa ma anche socioeconomica di queste nuove attività e non concorda del tutto con la Corte d’appello che aveva definito le forme delle collaborazioni descritte dal D. Lgs. 81/2015 una sorta di tertium genus al quale si sarebbero dovute applicare alcune tutele del lavoro subordinato e di quello autonomo.

Il Legislatore ha affrontato il tema del lavoro flessibile inteso come tale in relazione alla durata della prestazione (part-time e lavoro intermittente o a chiamata), alla durata del vincolo contrattuale (lavoro a termine), alla presenza di un intermediario (lavoro in somministrazione), al contenuto anche formativo dell’obbligo contrattuale (apprendistato), nonché all’assenza di un vincolo contrattuale (lavoro accessorio).

In virtù di ciò, il lavoro dei riders etero-organizzati mediante piattaforma digitale, anche quando non ne venga accertata la subordinazione in senso tecnico e debbano essere qualificati come autonomi, vengono comunque attratti nell’area di applicazione dell’intero insieme delle protezioni proprie del lavoro subordinato.

Uno degli effetti più rilevanti dell’assoggettamento del lavoro dei riders alla disciplina del lavoro subordinato è la necessità di una predeterminazione contrattuale dell’estensione e collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, settimana, mese e anno.

Ulteriore effetto rilevante è la retribuzione garantita, correlata all’unità di tempo che sia l’ora, la giornata, la settimana o il mese non inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Si tratta di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, al fine di tutelare prestatori considerati in condizione di “debolezza economica” meritevoli di una tutela omogenea.

Dott. Cristian Massi

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