Contratto di apprendistato: regole ordinarie per il licenziamento
La Corte di Cassazione ha affermato con la Sentenza n. 2365 del 3 febbraio 2020 il principio di diritto per cui le garanzie e le procedure previste per il licenziamento disciplinare dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 sono applicabili anche al rapporto di lavoro in apprendistato.
La Suprema Corte ha sottolineato che tale rapporto è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali e che diversamente si andrebbero a ledere i diritti personali del lavoratore.
Il caso riguardava un lavoratore in contratto di apprendistato per 30 mesi presso una S.r.l., al quale veniva comunicata l’interruzione del rapporto con un atto di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno respinto i ricorsi da parte del lavoratore pur condannando la società a rimborsare una parte delle spese di giudizio.
La Cassazione invece, ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore, in cui affermava che il periodo di svolgimento dell’apprendistato è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro, come confermato dalla sentenza n. 169 del 1973 della Corte Costituzionale.
Anche ai sensi dell’art. 2118 c.c. la previsione di disdetta con periodo di preavviso, corrisponde all’esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi in maniera improvvisa di fronte allo scioglimento del rapporto.
La Cassazione ha inoltre ricordato che nella precedente Sentenza n. 17373 del 2017, aveva affermato l’inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus del rapporto di lavoro a termine.
I supremi giudici hanno specificato che al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie dettate dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970, previste in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente.
Infatti, non è possibile negare al lavoratore in apprendistato né la titolarità del diritto di difendersi né l’esigenza di tutelare decoro, dignità e immagine, anche professionale, della propria persona.
Resta comunque effettivo l’obbligo di formalizzare i richiami disciplinari in caso di violazioni e di prevedere il contraddittorio con il lavoratore, prima di arrivare alla sanzione espulsiva.
Dott. Cristian Massi