• Dott. Cristian Massi

Terzo Settore: erogazioni liberali in natura

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2019 sulle erogazioni liberali in natura a favore degli Enti del Terzo Settore.

Il Decreto, in attuazione della riforma del Terzo Settore individuata dal D. Lgs. 117/2017, delinea le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di erogazione liberale.

Il Decreto in questione specifica che fino a quando il decreto sarà approvato dalla Commissione Europea e, in ogni modo, fino al periodo d’imposta di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari non solo gli Enti del Terzo Settore individuati dal D. Lgs. 117/2017 ma anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Entrando nello specifico, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni, il Decreto prevede che:

  • L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante per le erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
  • Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
  • Per le erogazioni liberali aventi ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.
  • Se invece il valore della singola cessione, sia superiore a 30.000 euro, oppure se per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore oggettivo, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni dotati, con data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dott. Cristian Massi

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