Novità sull'utilizzo del contante
L’art. 18 del Decreto-legge 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, interviene sul Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 modificando il regime sull’utilizzo del contante, che attualmente prevede all’art. 49 del citato D. Lgs. il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore ad euro 3.000,00 (comma 1), nonché la soglia di euro 3.000,00 per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 (comma 3).
C’è però una novità rilevante che riguarda il predetto art. 49 del D. Lgs 231/2007.
È stato aggiunto infatti il nuovo comma 3-bis, in forza del quale a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al citato comma 1 e la soglia di cui al citato comma 3 sono riferiti alla cifra di euro 2.000,00.
Inoltre, a decorrere dal giorno 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di euro 1.000,00.
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 prevede altresì una modifica dell’art. 63 del D. Lgs 231/2007 in tema di violazioni ed inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs, prevedendo l’aggiunta del nuovo comma 1-ter in forza del quale per le violazioni commesse e contestate dal giorno 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a euro 2.000,00, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal giorno 1° gennaio 2022 il minimo edittale è fissato a euro 1.000,00 euro.
Chi dovesse superare il limite dei 3000,00 euro per i pagamenti contanti rischia una sanzione che va dai 3.000,00 ai 50.000,00 euro. Ovviamente, tale sanzione varierà a seconda del denaro trasferito e graverà su entrambi i soggetti.
Lavori in corso anche per il 2021, infatti una novità da parte del governo riguarda il cosiddetto bonus befana, per incentivare i pagamenti con carta di credito e bancomat, in modo da contrastare l’evasione fiscale.
Si parla di un bonus da riconoscere nei primi giorni del 2021 a tutti coloro che da luglio 2020, effettueranno pagamenti elettronici per una soglia minima nei settori che sono a più alto rischio evasione, come ad esempio ristoranti e bar.
Si tratterebbe quindi di:
- Detrazione fiscale pari al 19% su una spesa riconosciuta pari a 2.500,00 euro annui;
- Importo di detraibilità massimo di euro 475,00;
- Importo spettante pagato i primi giorni dell’anno, da qui prende il nome bonus befana;
- Per ottenere il bonus befana, occorre pagare le spese con carta elettronica o bancomat;
- Il bonus befana è riconosciuto per le spese effettuate nei settori a più alto rischio evasione come ristoranti, bar, lavori di manutenzione.
Dott. Cristian Massi