Il contratto misto dipendente - forfettario per una stessa società
Molte volte ci saremo chiesti: “E’ possibile lavorare come dipendente metà della giornata e l’altra metà come autonomo per la stessa società?”
La risposta a questo determinato quesito è stata data da l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello del 13 novembre 2019 n. 484.
Infatti, ha chiarito che ai lavoratori ai quali viene proposto una tipologia di contratto dipendente – forfettario possono usufruire per l’appunto del regime forfettario secondo quanto delineato dalla Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89.
L’amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che dovranno essere rispettati determinati requisiti, infatti, il lavoratore non deve aver già avuto un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società in passato.
Invece per quanto riguarda l’istaurazione del rapporto di lavoro autonomo, occorre che quest’ultimo intervenga prima delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfettario dalla Legge n. 145/2018 e dal Decreto-legge n. 135/2018.
È necessario che i due rapporti di lavoro si attivino contestualmente e non c’è possibilità per il lavoratore e per l’azienda di modulazione dei due rapporti di lavoro o del passaggio da un rapporto all’altro.
Il regime fiscale forfettario, come ben noto, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Il vantaggio fiscale è rappresentato dalla possibilità di poter applicare l’imposta sostitutiva del 15% e in alcuni casi previsti dalla norma del 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti.
Potranno accedere al regime forfettario:
- I contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi non superiori a 65.000€;
- Sia coloro che sono già in attività e nell’anno precedente all’applicazione del regime forfettario hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia predetta.
Tuttavia, il legislatore ha previsto determinate cause ostative che escludono l’accesso all’imposta sostitutiva, con la conseguenza di applicare il regime ordinario.
Infatti, la Legge n. 145/2018 è intervenuta apportando due novità fondamentali:
- Ampliamento dell’ambito di applicazione del regime forfettario;
- Riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario e in particolare quella di cui alla lett. d-bis), comma 57, art. 1 della Legge n. 190/2014.
La predetta lettera prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Laddove il duplice rapporto di lavoro dovesse subire delle modifiche sostanziali, la causa ostativa suddetta troverebbe applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfettario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.
Un’attenzione particolare andrà prestata al fatto che qualora l’attività di lavoro autonomo dovesse essere riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato, il regime forfettario non potrà trovare applicazione.
Dott. Cristian Massi