Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto non residente
Quali sono i criteri per determinare la base imponibile del lavoro dipendente rilevante fiscalmente nel nostro paese, riguardo l'attività lavorativa svolta da un lavoratore dipendente, sia in Italia che in altri paesi come la Germania dove risulta residente fiscalmente?
È questo l'interrogativo che si è posto la società istante con stabile organizzazione della società di diritto tedesco, facente parte di un gruppo multinazionale.
Con il fine di assolvere gli obblighi di sostituto d’imposta, con l’istanza d’Interpello in esame chiede di conoscere i criteri per la determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente rilevante fiscalmente nel nostro paese, con riferimento ad un lavoratore dipendente che svolge l’attività lavorativa sia in Italia che in altri paesi tra cui la Germania, dove si qualifica residente fiscalmente.
L’istante chiede se ai fini del computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia debbano essere considerati italiani i soli giorni di attività lavorativa prestata sul totale dei giorni lavorativi oppure le giornate di presenza fisica da individuare in un anno solare con riferimento al peso dei giorni festivi, dei permessi e delle ferie.
Si richiede inoltre come debbano essere valutati i giorni dove presenza fisica e attività lavorativa non coincidono ovvero laddove si riscontrano giornate lavorative svolte all’estero, con rientro in Italia e viceversa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate:
Ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, le società in accomandita semplice, forma giuridica della compagine istante, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’obbligo di effettuare una ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante o sostituto d’imposta ogni qualvolta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 TUIR e quindi somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dalla condizione di residente o meno del percipiente.
In virtù di ciò, si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello stato.
Per quanto riguarda il caso specifico, l’Italia ha stipulato con numerosi paesi esteri dei Trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito che stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo tra i due stati, tra i quali rientra la convenzione con la Germania.
Infatti, l’art. 15 al paragrafo 1, del citato Trattato Internazionale, statuisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente dello Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili solo in detto Stato.
Il paragrafo 2 individua che le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili solo nel primo stato se:
- Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni dell’anno fiscale considerato;
- Le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
- L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Quindi, uno Stato contraente ha potestà impositiva, oltre che sui redditi di lavoro dipendente ovunque prodotti dal soggetto residente, anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente sempreché la prestazione lavorativa sia svolta nel suo territorio.
La società istante, previa presentazione da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata dalla certificazione di residenza fiscale e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa, può sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il regime convenzionale non operando la ritenuta alla fonte, di cui all’art. 23 D.P.R n. 600 del 1973, sul reddito di lavoro dipendente prodotto dal soggetto residente in Germania per l’attività lavorativa svolta al di fuori del nostro paese.
Quindi per individuare il reddito di lavoro dipendente non imponibile in Italia, si fa presente che la società istante ha prodotto copia del contratto di lavoro attualmente in essere con il lavoratore residente in Germania.
Tale documentazione rileva che:
- Il datore di lavoro è la società istante che ha sede nel nostro paese;
- Dal 1° gennaio 2012 il dipendente è assunto in qualità di dirigente con mansioni di direttore generale della sede secondaria italiana della Società:
- Il dipendente dovrà svolgere le sue mansioni presso gli uffici dove ha sede il datore di lavoro che è attualmente in Italia.
Sulla base delle risultanze del contratto di lavoro, ai fini della determinazione della base imponibile fiscalmente rilevante in Italia occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro paese e il periodo totale che da diritto ad ottenere la retribuzione.
In relazione a come devono essere considerati i giorni che prevedono la presenza fisica del soggetto sia in Italia che all’estero, il Commentario al Modello OCSE il quale fornisce i canoni interpretativi per evitare le doppie imposizioni, nulla dispone al riguardo.
Tali frazioni di giorno debbano essere conteggiate quali giorni rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, salva l’ipotesi in cui l’attività lavorativa è svolta esclusivamente all’estero.
La motivazione di ciò è che il contratto di lavoro individua come sede di lavoro, ovvero come svolgimento prevalente dell’attività lavorativa il nostro paese.
Dott. Cristian Massi