• Dott. Cristian Massi

Gli obblighi specifici per gli amministratori degli Enti del Terzo Settore

Viste le specificità e le finalità di interesse generale che perseguono gli Enti del Terzo Settore (ETS), sono stati individuati, dal D. Lgs. 117/2017, una serie di obblighi per gli amministratori degli stessi.

In virtù di ciò, possiamo identificare il monitoraggio delle perdite, come una delle attività essenziali svolte dagli amministratori degli ETS.

L’art. 22 del D. Lgs. 117/2017, pone per le associazioni l’obbligo di accantonare un capitale minimo, liquido e disponibile, pari a 15.000€. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Infatti, nel comma 5 del suddetto articolo, si delinea che quando il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, quindi al di sotto di 10.000€, l’organo di amministrazione deve convocare l’assemblea per deliberare:

  • La ricostituzione del patrimonio minimo;
  • La prosecuzione di attività in forma di associazione non riconosciuta;
  • La fusione con altri enti;
  • Lo scioglimento dell’ente.

Queste regole, se a prima vista possono sembrare identiche a quelle utilizzate per la conservazione del patrimonio nelle società di capitali, in realtà non è cosi, in quanto l’obbligo di intervento del consiglio di amministrazione non scatta quando il capitale sociale dell’ente è diminuito di oltre 1/3 in termini assoluti in conseguenza di perdite ma solo quando esso si è ridotto di oltre 1/3 rispetto al capitale minimo.

La riduzione del capitale non è imposta nel caso in cui il capitale sociale si è ridotto di oltre 1/3 ma solo quando le perdite superano il terzo del capitale di dotazione minimo.

Ad esempio, se un’associazione avesse un capitale di 100.000€, gli amministratori interverranno solo nel caso in cui le perdite saranno superiori a 90.000€, in quanto andrebbero a ridurre il patrimonio di oltre 1/3 dei 15.000€ previsti quale dotazione patrimoniale minima.

Altro specifico obbligo in capo agli amministratori sarà la destinazione vincolata dei proventi e divieto di distribuzione indiretta di utili.

L’art. 8 del D. Lgs. 117/2017, al comma 1 e al comma 2, identifica delle specificità rilevanti.

Al comma 1 viene imposto agli amministratori di destinare il patrimonio degli enti, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al comma 2 si vieta ogni distribuzione degli utili, anche indiretta, ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Infine, tra gli obblighi specifici troviamo anche la devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento dell’ente.

L’art. 9 del Codice del Terzo Settore, delinea che in caso di estinzione o scioglimento dell’ente, i liquidatori dovranno acquisire un apposito parere da parte del competente ufficio territoriale del RUNTS. In questo caso il patrimonio residuo, previo il parere positivo del RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, andrà devoluto ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Tale norma, vuole evitare che con la devoluzione del patrimonio, vengano distribuiti allo scioglimento dell’ente accantonamenti realizzati durante l’attività dello stesso.

Questi obblighi sopra citati rappresentano solo alcune delle numerose responsabilità che gravano in capo agli amministratori degli ETS.

Essere Enti del Terzo Settore significa “abitare” in un contesto molto delicato e viste le finalità perseguite dall’ente, le responsabilità che gravano in capo agli amministratori sono maggiori rispetto alle società di capitali.

Gli amministratori dovranno avere, oltre agli obblighi sopra delineati, anche qualità soggettive imprescindibili come correttezza e lealtà, che faranno da fattore essenziale per la corretta gestione di questi particolari enti.

Dott. Cristian Massi

Richiedi una consulenza

Contattaci per qualsiasi informazione o per richiedere un appuntamento nel nostro studio.

Via Ettore Ciccotti, 54/56
00179 Roma

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
06 7824522