Ritenute su appalti: novità del Decreto Fiscale 2020
Con il Decreto-legge n. 124/2019 viene introdotto nel “corpus” del D. Lgs. 241/1997 un nuovo articolo, il 17-bis attraverso il quale si stabilisce che in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio, appalto o subappalto, il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro ed assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dalle imprese della filiera.
È questa la novità introdotta dal Decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio 2020, con l’obiettivo specifico di combattere l’evasione fiscale, che in alcuni settori raggiunge dei livelli molto alti.
Cosa devono fare quindi le imprese sub/appaltatrici?
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento deve essere effettuato su un conto corrente bancario o postale specifico comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione fra il debito scaduto e il versamento dovuto qualora il committente debba saldare corrispettivi già maturati.
Qualora non effettuano il versamento nei termini previsti e non trasmettono la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione.
Al committente dovrà essere trasmesso, tramite PEC, almeno 5 giorni prima del termine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:
- Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso;
- I dati sulla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente;
- I dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.
Qualora le imprese obbligate non trasmettono i dati oppure non eseguono nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le responsabilità del committente?
Per quanto riguarda i committenti la responsabilità è speculare e riguarda il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese della filiera entro il limite dei bonifici ricevuti ed entro la scadenza legale e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici ed affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché, integralmente qualora non abbiano indicato alle stesse gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare il versamento.
Se le imprese della filiera rimangono “passive”, in quanto non effettuano alcuni dei passaggi fondamentali richiesti, il committente ha il potere di bloccare il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme al pagamento delle ritenute eseguite dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Le imprese della filiera potranno eseguire anche direttamente il versamento delle ritenute comunicando tale opzione al committente e in presenza di due condizioni che dovranno sussistere:
- devono essere in attività da almeno 5 anni, oppure che nei 2 anni antecedenti abbiano versato nel conto fiscale importi superiori a 2 milioni di euro;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi e contributi previdenziali superiori a 50.000 €, per i quali non siano stati accordati provvedimento di sospensione
Naturalmente tutto ciò comporterà una nuova organizzazione nelle amministrazioni e nelle imprese interessate che saranno investite di nuovi compiti.
Ancora molte attività dovranno essere chiarite come ad esempio se la disposizione trova o meno applicazione nei casi di appalti transnazionali come disposto dal D. Lgs. 136/2016.
Tutto ciò impone nuovi controlli e responsabilizza ancor di più i committenti, ma sicuramente c’è ancora molta strada da percorrere.
In ultimo, ma non per ordine di importanza, le conseguenze di tali oneri si rispecchieranno anche sui professionisti che affiancano le imprese, in quanto dovranno trasmettere una serie di dati relativi ai dipendenti utilizzati ed al numero delle ore lavorate per quell’opera o servizio, scorporate su più committenti, qualora gli stessi vengano utilizzati presso diversi committenti.
Dott. Cristian Massi