• Dott. Cristian Massi

Bilancio sociale: linee guida per la sua redazione

Qualche mese fa è stato approvato il Decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore.

Questo importante documento è stato quindi approvato in gazzetta Ufficiale il 9 Agosto 2019.

Il bilancio sociale è uno strumento che ha una doppia valenza, in quanto è rilevante per le informazioni contenute e per il processo di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.

È tenuto a redigere il bilancio sociale:

  • Tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendente dalla dimensione economica. Invece i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata e quindi evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;
  • Gli altri Enti del Terzo Settore, qualora abbiano dei ricavi superiori a 1.000.000 € annuo;
  • I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), indipendente dalla loro dimensione economica.

Questi requisiti non limitano, anche per chi non è tenuto per legge, a realizzarlo e pubblicarlo, in quanto elemento di estrema rilevanza per dare pubblicità all’operato dell’ente.

Il bilancio sociale è quindi un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholders come lavoratori, donatori, volontari, etc che in tale documento devono trovare informazioni utili a valutare in che misura l’organizzazione persegue gli obiettivi di ciascuno di essi.

Infatti, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito dell’ente e depositato entro il 30 giugno dell’anno successivo nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS) oppure nel caso di imprese sociali presso il Registro delle Imprese.

La redazione del bilancio sociale si basa su determinati requisiti da rispettare, come espressamente identificati dalle linee guida e cioè, completezza, rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia.

Le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere;

  • Metodologia adottata: esplicando i criteri di redazione del bilancio ed eventuali modifiche dei criteri rispetto agli anni precedenti;
  • Informazioni generali dell’ente: anagrafica, area territoriale, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  • Governance: organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholders. Per quanto riguarda le imprese sociali è richiesto invece di specificare le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
  • Persone che operano per l’ente: composizione del personale che ha effettivamente operato per l’ente con una retribuzione o a titolo di volontariato distinguendo tutte le diverse componenti. Inoltre, vengono identificati compensi e retribuzioni attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
  • Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interesse
  • Situazione economica: provenienza delle risorse separate per fonte pubblica e privata, esplicazione delle informazioni su attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  • Altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale, informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani e prevenzione della corruzione.

Altro elemento di estrema significatività è l’indicazione del monitoraggio dell’organo di controllo, che viene identificato nell’art. 10 del D. Lgs 112/2017 per quanto riguarda le imprese sociali e art. 30 del D. Lgs 117/2017 per quanto riguarda il Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale deve includere la relazione in cui viene riportato l’esito dei controlli svolti che riguarda:

  • Attività di interesse generale prevalente svolta dall’ente;
  • Correttezza e rispetto delle norme nella raccolta fondi;
  • Assenza di scopo di lucro, rispettando le norme di destinazione degli utili;
  • Per le imprese sociali, l’attestazione che l’ente non è controllato da imprese private o Pubbliche Amministrazioni;
  • Per le imprese sociali, presenza di forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
  • Per le imprese sociali, adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei CCNL e rispetto del parametro di differenza retributiva massima come identificato dal D. Lgs 112/2017, art. 13 comma 1.

La precedente ambiguità che ha caratterizzato il bilancio sociale è stata superata da una chiarezza legislativa, che consente una maggiore trasparenza degli enti, in virtù dello scopo morale e solidaristico per il quale sono stati creati.

Dott. Cristian Massi

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