• Dott. Cristian Massi

Decreto crescita: novità anche per gli Enti del Terzo Settore

È stato convertito in Legge (Legge n. 58 del 2019) il cd. Decreto Crescita che reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Tra le tante novità introdotte, troviamo quelle riguardanti gli Enti del Terzo Settore, e cioè l'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina del Terzo Settore.

La prima novità introdotta attiene al termine di adeguamento degli statuti.

Più precisamente, l'art. 43, comma 4-bis, del decreto individua che i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale sono prorogati al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017, è posticipato al 30 giugno 2020.

Il così tanto atteso termine di cui all'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, cioè il 2 (o 3) agosto 2019 è stato dunque prorogato al 30 giugno 2020.

Un'altra novità rilevante riguarda gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicazione di somme ricevute da enti pubblici.

In virtù di ciò è stata modificata la scadenza entro il quale la pubblicazione va effettuata e cioè il 30 giugno di ogni anno, mentre precedentemente era il 28 febbraio.

Dovranno essere pubblicate solo le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti da pubbliche amministrazioni, fintanto che:

  • non abbiano carattere generale;
  • non abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • siano di importo non inferiore a 10.000 €

Altra novità di estrema rilevanza riguarda le modifiche apportate all' art. 89, comma 4, del Codice del Terzo Settore, che a sua volta aveva modificato l'art. 148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L'art. 14 del Decreto Crescita ripristina la vecchia formulazione dell'art. 148, comma 3, aggiungendo una nuova categoria di soggetti tra i potenziali beneficiari della decommercializzazione dei corrispettivi specifici previsti da questa disposizione.

Quindi l'art. 14, del Decreto Crescita individua che associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali.

 

Dott. Cristian Massi

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