• Dott. Cristian Massi

Il Ramo di Terzo Settore degli Enti Religiosi civilmente riconosciuti: mancata indicazione di una soglia patrimoniale

L’art. 4, comma 3, D. Lgs. 117/2017 delinea: “Agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel RUNTS. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.”

Nel predetto testo, è stato completamente omesso il riferimento ad una soglia minima o massima relativamente al patrimonio destinato cui devono dotarsi gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti per la costituzione del Ramo di Terzo Settore.

La ragione di una tale omissione potrebbe rinvenirsi nella volontà di tenersi discosti dall’inserimento di un ulteriore aggravio a discapito degli Enti Religiosi, soprattutto se consideriamo che un requisito patrimoniale non è nemmeno imposto dalla Legge 222/1985, al fine di poter inoltrare la domanda di riconoscimento civile dell’ente canonico.

Detto ciò, non sarebbe corretto attenersi all’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore relativamente alla soglia minima per il conseguimento della personalità giuridica (sia per le associazioni che per le fondazioni) poiché gli enti canonici sono già dotati.

Come ben definito dall’art. 15, comma 2, del D.M. 106/2020 “Le previsioni di cui all’articolo 22 del Codice non sono applicabili agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 4, comma 3 dello stesso”.

Ad oggi, quindi, compete all’autorità dell’ente ecclesiastico determinare, caso per caso, quale debba essere l’ammontare di risorse adeguate.

Tale decisione rientrando nella piena discrezionalità degli organi canonici competenti, e in mancanza di un criterio legale di riferimento, dovrà essere condotta con estrema ragionevolezza.

Vista la mancanza di un riferimento legale a cui attenersi, è bene redigere una valutazione prospettica prima di intraprendere una data iniziativa.

In virtù di quanto detto, è necessario che chi riveste ruoli direttivi dovrà esercitare un potere non fine a se stesso ma diretto al beneficio della comunità civile ed ecclesiale di riferimento.

Per concludere, è utile concentrarsi sulla motivazione per cui si decide di accedere al terzo settore e cioè il perseguimento di una o più finalità di rilevanza sociale nei confronti del bene comune, di conseguenza è fondamentale ponderare ogni operazione, evitando la dispersione smodata di risorse.

Dott. Cristian Massi

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