Devoluzione del patrimonio di un Ente di Terzo Settore
Un ente del terzo settore che voglia cessare la propria attività non potrà devolvere il proprio patrimonio a favore di una Onlus.
È quanto si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6710 del 30 aprile 2024.
È stato richiesto al Ministero, da parte del Sottogruppo Terzo settore della commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome, se un ente iscritto all’anagrafe delle Onlus possa risultare, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 117/2017, soggetto beneficiario della devoluzione del patrimonio di un Ente di Terzo Settore, essendo considerato a tal fine, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, quale ETS in via transitoria.
La circolare, infatti, ricorda che l’art. 9 del Codice del Terzo Settore prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
In merito all’oggetto del quesito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali osserva se è indubbio che la disciplina contenuta nel richiamato D. Lgs. 460/1997 presenta alcuni profili generali di carattere sostanziale in comune con il D. Lgs. 117/2017 quali i vincoli sul divieto di distribuzione degli utili, in virtù dell’assenza di scopo di lucro, l’obbligo devolutivo sotto il controllo di una pubblica amministrazione, l’iscrizione in un registro (anagrafe nel caso delle Onlus) anch’esso posto sotto il controllo di una pubblica amministrazione, tuttavia la natura giuridica di un ente del terzo Settore e quella di una Onlus rimangono fondamentalmente diverse.
In virtù di ciò, il Codice del Terzo Settore ha attribuito natura civilistica alla qualifica di Ente di Terzo Settore, a differenza di quella di Onlus, che invece ha un carattere esclusivamente fiscale.
L’assenza di una specifica previsione nel D. Lgs. 460/1997 impedisce, ad un Ente di Terzo Settore, di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una Onlus.
Qualora l’ente, destinatario dell’atto devolutivo, attualmente iscritto nell’Anagrafe delle Onlus, dovesse successivamente a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo, in contrasto con la previsione dell’art. 10 del D. Lgs. 460/1997, detto patrimonio, risulterebbe sprovvisto della cd. tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo.
La circolare conclude, sentita anche l’Agenzia delle Entrate, che sarà ammessa la devoluzione patrimoniale di un Ente del Terzo Settore solo a favore di altro Ente del Terzo Settore, iscritti al RUNTS e come tali accomunati al pieno assoggettamento della disciplina codicistica in tutte le loro parti.
Dott. Cristian Massi