IVA e Terzo Settore: rilevanti novità in arrivo
Gli enti non commerciali acquisiscono soggettività passiva quando effettuano operazioni riconducibili ad attività commerciale svolta in via residuale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972 anche per tali enti si considerano rilevanti ai fini IVA anche tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore dei soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.
Tali operazioni sono escluse dall’ambito di applicazione IVA a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole (da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti):
- Divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 662/1996;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l’effettività del rapporto medesimo e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- Obbligo di redigere annualmente e approvare il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni, dei bilanci;
- Intrasmissibilità della quota associativa o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Inoltre, ai sensi del comma 5, del citato art. 4 del D.P.R. 633/1972, usufruiscono del medesimo regime di esclusione IVA, in quanto operazioni non commerciali, anche:
- Cessioni, prevalentemente ai propri associati, di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categorie, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazioni extra-scolastica della persona;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.
Infine, per le Associazioni di Promozione Sociale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia complementare a quella in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti.
Tali operazioni fino alla data del 1° luglio 2024 sono operazioni che si collocano fuori campo IVA, in quanto non commerciali. Di conseguenza, l’effettuazione delle stesse, non comporterà per gli enti non commerciali, la necessità di provvedere ad alcun adempimento ai fini IVA.
La procedura di infrazione unionale
Le disposizioni fin qui richiamate sono oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2008 per violazioni degli obblighi posti dagli art. 2, 9 e 132 della direttiva 2006/112/CE in merito alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta.
La Commissione Europea ha contestato al nostro paese di aver violato gli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva suddetta, in merito ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta e di non aver recepito correttamente nel nostro ordinamento le esenzioni di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112/CE.
Ad esempio, tra le tante, anche per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle Associazioni di Promozione Sociale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero degli interni, la Commissione ha ritenuto non conforme escludere tali operazioni dal campo di applicazione IVA. Le medesime sono effettuate a titolo oneroso, presumibilmente su base continua e deve escludersi che le medesime siano effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti indigenti o bisognosi.
Il regime in vigore dal 1° luglio 2024
A partire dal 1° luglio 2024, alcune operazioni verranno considerate rientranti nell’alveo dell’applicazione dell’IVA, in quanto effettuate nell’esercizio di attività commerciali:
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
- Cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati;
- Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari a fronte di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’Interno nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.
Contestualmente all’inserimento delle suddette operazioni nell’ambito di applicazione dell’IVA sono state introdotte alcune nuove fattispecie di esenzione IVA.
Tra queste troviamo:
- Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari;
- Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da Associazioni di Promozione Sociale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa nei confronti di indigenti.
Dott. Cristian Massi