Terzo Settore: distinzione tra enti commerciali e non commerciali
La normativa fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) è contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è però condizionata da due momenti fondamentali e cioè da un lato all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvenuta in data 23 novembre 2021, ma anche in particolare all’autorizzazione della Commissione Europea che il Ministero del Lavoro deve richiedere in relazione ad alcune specifiche misure del Codice (artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017), ad oggi non ancora avvenuta.
Il Titolo X diventerà efficace dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificheranno tutte e due le suddette condizioni.
Ipotizzando quindi, che la richiesta sia presentata quest’anno e che l’autorizzazione venga rilasciata nel medesimo anno, le disposizioni di cui stiamo discutendo saranno operative dal 1° gennaio 2024.
Tale premessa risulta essere fondamentale per ricordare lo stato dell’arte della riforma di coloro che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Entrando nello specifico, una distinzione rilevante risulta essere quella tra ETS commerciale e non commerciale.
Per qualificare un ETS come “commerciale” o “non commerciale” è necessario pesare le entrate che esso ha ottenuto durante l’esercizio, secondo le regole definite dal Codice del Terzo Settore. A tal fine occorre anzitutto definire la commercialità o meno di ogni singola attività di interesse generale svolta dall’ente, secondo i criteri di calcolo previsti dalla normativa.
Successivamente, definita la commercialità o non dell’Ente del Terzo Settore si procederà a determinare il reddito imponibile su quale verranno calcolate le imposte da versare.
Per stabilire la natura dell’ente, è importante stabilire la natura delle attività di interesse generale.
Per tutti gli ETS, diversi dalle imprese sociali, il comma 2 dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore chiarisce in quali condizioni le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del suddetto Codice si considerano di natura non commerciale.
Inoltre, le attività di natura commerciale non sono vietate ma dovranno essere secondarie e strumentali alle attività non commerciali.
L’art. 79, comma 2, del Codice del Terzo Settore, definisce le caratteristiche delle attività di interesse generale di natura non commerciale nonché le modalità concrete con cui esse vengono svolte.
Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:
- A titolo gratuito;
- Dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all’attività svolta), tenuto conto degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, anche sovranazionali o straniere, e al netto dei contributi pubblici non previsti come obbligatori dall’ordinamento;
- Qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
Saranno invece considerati sempre non commerciali, indipendentemente dai criteri sopra menzionati:
- L’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta direttamente da un ETS per la quale essa rappresenti la finalità principale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente e ai risultati prodotti. Tale attività è considerata non commerciale anche quando è affidata da un ETS ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e modalità definite dalla legge;
- Gli interventi e servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori.
Una volta definita la natura delle singole attività di interesse generale, si dovrà verificare la natura fiscale dell’ETS “pesando” tutti i ricavi e proventi da esso generati durante l’esercizio sulla base delle regole delineate dall’art. 79 del Codice del Terzo Settore.
Quindi, ciò che rileva per la determinazione della commercialità o meno delle singole attività di interesse generale sono le modalità concrete con cui esse verranno svolte.
Dott. Cristian Massi