Credito d’imposta beni strumentali 4.0: novità del Decreto Aiuti n. 50/2022
Il Decreto Aiuti n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, ha previsto un ulteriore incremento della misura del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0.
In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, l’aliquota sale dal 20% al 50%.
Già la Legge di Bilancio 2022 aveva prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “industria 4.0”, stabilendo che:
Per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili (il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga, chiarimento questo, fornito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/2022).
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti in beni materiali “industria” 4.0 (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità secondo il seguente schema:
- 50% nel 2022 (in luogo del 20%, secondo quanto modificato dall’art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
- 20% nel 2023;
- 15% nel 2024;
- 10% nel 2025.
E’ bene ricordare che il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato.
Dott. Cristian Massi