Legge di Bilancio 2022: rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza
La Legge di Bilancio 2022 introduce una significativa e interessante modifica della normativa fiscale, individuando da una parte una sistematica riorganizzazione delle aliquote IRPEF (Art. 1, commi 2-3) e dall’altra una rimodulazione delle detrazioni spettanti per singola tipologia reddituale insieme con una revisione generale della previgente disciplina riferita al cd. bonus 100 euro.
Contestualmente, sono previsti termini per l’adeguamento delle discipline riferite alle addizionali regionali e comunali (art. 1, commi 5-7).
In tema di ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio riordina il sistema ridisegnandone l’ambito applicativo nel seguente modo:
- Dal 1/1/2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti e tali trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti;
- Per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
- Dal 1/1/2022 viene riconosciuto un unico massimale per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro;
- Per quanto riguarda il contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari, a decorrere dal 1/1/2025, è prevista una riduzione per le aziende che non abbiamo fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento;
- Il datore di lavoro richiedente il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, dovrà trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione;
- Viene eliminato il divieto assoluto di attività lavorativa durante la percezione di integrazioni salariali e prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, e la sospensione se il contratto è di durata inferiore;
- Dal 1/1/2022, per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà, indipendente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e i relativi obblighi contributivi;
- Per le aziende che hanno più di 15 dipendenti, viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari ad un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali, con cause di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale;
- Per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, è previsto l’obbligo di partecipazione ad iniziative formative o di riqualificazione. Mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori e i lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL). La mancata partecipazione determinerà la decadenza della prestazione di integrazione salariale;
- Dal 1/1/2022, l’indennità di disoccupazione NASpI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ottavo mese;
Per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione:
- Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE, viene riconosciuto, indipendente dall’età anagrafica del lavoratore, l’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (già previsto dalla Legge di Bilancio 2021). Tale esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi INAIL, ed è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’incentivo è però subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea;
- Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all’accordo di transizione occupazione, viene riconosciuto un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, a condizione però che nei mesi precedenti all’assunzione non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- Dal 1/1/2022 viene estesa la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti a un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D. Lgs. n. 148/2015. Resta confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% (per i primi 3 anni di contratto) per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore di micro-imprese che occupano fino a 9 dipendenti;
- Per i periodi di paga dal 1/1/2022 fino al 31/12/2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è previsto un esonero di 0.8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato del rateo di tredicesima, per la competenza del mese di dicembre;
- Per l’anno 2022 sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
- Alle società cooperative costituite a partire dal 1/1/2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.
Per le aziende con più di 250 dipendenti (media anno precedente, inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere alla chiusura di reparti autonomi e al licenziamento di almeno 50 dipendenti, è previsto che, almeno 90 giorni prima, il datore di lavoro comunichi per iscritto l’avvio della procedura a sindacati, regioni interessate, Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL. Nei giorni successivi alla comunicazione, dovrà essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi.
Sono previste alcune agevolazioni di natura fiscale per chi rileva l’azienda.
Nel caso in cui vengano assicurate la continuazione dell’attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per loro caratteristica sono suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l’imposta di registro e ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Nel caso di cessazione o trasferimento dell’attività, per atto a titolo onero o gratuito degli immobili acquistati con i suddetti benefici, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.
Infine, per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni (cd. quota 102). La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto dall’art. 14 del D. L. n. 4/2019 (cd. quota 100), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Inoltre, viene prorogata per l’anno 2022 la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici (cd. opzione donna) che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Dott. Paolo Massi