Corte di Cassazione: il dipendente reintegrato ha diritto all’indennità per le ferie non godute a far data dal licenziamento
Con la Sentenza n. 6319 del 8 Marzo 2021, la Cassazione ha affermato che nel periodo compreso tra la data del licenziamento, poi dichiarato illegittimo, e quello della reintegra nel proprio posto di lavoro, il dipendente matura le ferie che, non essendo state godute, dovranno essere indennizzate.
In tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che, nell’intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla direttiva 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.
La lavoratrice ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento delle somme a lei spettanti a titolo di importo dovuto per i giorni di ferie e di permessi maturati e non goduti.
La corte d’Appello ha rigettato le predette domande, deducendo che tali indennità non spettavano alla ricorrente, in quanto legate necessariamente al mancato riposo: circostanza assente nel caso di specie, dal momento che nel periodo in contestazione la dipendente non aveva lavorato.
La Cassazione rileva, preliminarmente, di aver fatto rinvio, prima di assumere detta decisione, alla Corte di Giustizia Europea, che sul punto ha statuito che, ai sensi della Direttiva 2003/88, il diritto alle ferie retribuite riveste la qualità di principio del diritto sociale dell’Unione.
Secondo i Giudici di legittimità, il diritto alle ferie, pur avendo una duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione dei compiti attribuiti in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato, laddove al dipendente venga impedito di adempiere alle proprie funzioni per fattori estranei alla sua volontà.
Dunque, la Sentenza ha individuato che il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegra del lavoratore nel suo impiego (trattandosi di contesti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del dipendente), deve essere assimilato, ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali, ad un periodo di lavoro effettivo.
In virtù di tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, affermando la debenza delle somme ingiunte.
Dott. Cristian Massi