Pro rata di detrazione IVA per i finanziamenti concessi alle controllate non residenti
L’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello n. 2 del 4 gennaio 2021 ha chiarito che in caso di concessione di finanziamenti alle società controllate non residenti che non danno diritto alla detrazione per carenza del presupposto territoriale, il pro rata di detrazione dell’IVA deve essere determinato scomputando, in via preliminare, dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta su tutti gli acquisti l’imposta indetraibile relativa agli acquisti destinati all’effettuazione delle predette operazioni non soggette non territorialmente rilevanti.
L’interpello è stato proposto da una società che, a latere dall’attività di holding operativa a favore delle proprie controllate, italiane ed estere, svolge l’attività di finanziamento, erogando prestiti alle società del gruppo per supportare gli investimenti programmati dalle diverse società operative.
Precedentemente, l’attività di finanziamento è stata svolta esclusivamente nei confronti delle società estere direttamente o indirettamente controllate e gli interessi sono stati considerati, ai fini IVA, come il corrispettivo di operazioni esenti secondo quanto individuato dall’art. 10, comma 1, n. 1) DPR n. 633/1972.
In virtù di tale classificazione, l’istante ha determinato l’IVA detraibile sulla base del pro rata, facendo concorrere gli interessi attivi esclusivamente al denominatore del rapporto, come stabilito dagli artt. 19, comma 5 e 19-bis del DPR n. 633/1972.
Dopo un’attenta analisi, l’istante ha avuto il dubbio che le operazioni originate dall’attività di finanziamento non fossero da inquadrare tra le operazioni esenti se rese nei confronti di soggetti passivi non residenti, in quanto non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 e che di conseguenza, la detrazione avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio del cd. indetraibilità specifica (art. 19, comma 4, DPR n. 633/1972) piuttosto che in base al meccanismo del pro rata.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, nel confermare che le operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di soggetti non residenti non soddisfano il presupposto territoriale ha specificato che le stesse, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972, danno diritto alla detrazione se il cliente è un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE, mentre la detrazione è esclusa se il cliente è un soggetto passivo stabilito in Italia o altro stato membro.
Quindi, l’istante effettuando operazioni imponibili ed operazioni esenti, deve determinare l’ammontare detraibile in base al pro rata, scomputando dall’ammontare complessivo dell’IVA assolta su tutti gli acquisti l’IVA indetraibile relativa agli acquisti di beni e servizi destinati all’effettuazione delle operazioni non soggette a IVA.
Nello specifico, qualora i beni e servizi acquistati fossero utilizzati in parte per effettuare operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, è fondamentale scomputare la quota d’imposta indetraibile afferente a tale impiego, da determinare secondo i criteri delineati dall’art. 19, comma 4, del DPR n. 633/1972.
Dott. Cristian Massi