Utilizzo Plafond IVA da parte di soggetti passivi non stabiliti
La disciplina del plafond IVA si applica anche nel caso di soggetto non residente, stabilito in uno stato membro UE ed identificato ai fini IVA in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 148 del 4 marzo 2021, ha sottolineato che l’identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di una sua stabile organizzazione, direttamente ai sensi dell’art. 35-ter DPR n. 633/72 ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3 n. DPR 633/72.
La società con sede legale in uno stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia e appartenente ad un gruppo, opera nell’attività di progettazione e commercializzazione di prodotti chirurgici.
In Italia, la stessa, svolge attività di commercio all’ingrosso di prodotti medicali e ortopedici.
In particolare, le operazioni effettuate dalla società in Italia possono essere sintetizzate:
- Per quanto riguarda il ciclo passivo, la società acquista prodotti medico-ortopedici sia attraverso importazioni sia attraverso acquisti intracomunitari;
- Per quanto riguarda il ciclo attivo, la società in parte vende i suddetti beni a soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile e in parte li spedisce in altri stati membri UE.
Quindi, la società non addebita l’IVA per le operazioni attive effettuate in Italia.
Nell’ambito delle attività di acquisto e vendita, la società si ritrova in una posizione di credito IVA, con la conseguente necessità di richiedere il rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett c), DPR n. 633/72.
La società chiede se può o meno avvalersi del regime IVA previsto per gli esportatori abituali, il quale consente di acquistare e importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, nei limiti del cd. plafond.
La questione interpretativa deriva dal fatto che il legislatore utilizza all’art. 8, comma2, DPR n. 633/72 la locuzione “se residenti” nel far riferimento ai soggetti beneficiari dell’istituto del plafond, quindi sembrerebbe escludere i contribuenti non residenti dalla possibilità di avvalersi dello status di esportatore abituale.
Inoltre, la società ritiene di essere legittimata ad acquistare ed importare la merce senza assolvere l’IVA, nei limiti del plafond disponibile, rivestendo la qualifica di esportatore abituale, anche in virtù di due risoluzioni precedenti:
- Risoluzione n. 80/E del 4 agosto 2011, che ha esteso la possibilità di avvalersi del regime degli esportatori abituati anche a soggetti non stabiliti in Italia, ma identificati ai fini IVA;
- Risoluzione n. 102 del 21 giugno 1999, che ha riconosciuto anche ai rappresentati fiscali di società non residenti la facoltà di esercitare il diritto di acquistare beni e/o servizi ovvero importare beni senza l’applicazione dell’imposta con utilizzo del plafond.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, potranno effettuarsi acquisti senza pagamento dell’IVA nei limiti del cd. plafond maturato nell’anno precedente anche quando ad effettuare le operazioni siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello stato.
Inoltre, l’identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di stabile organizzazione, direttamente oppure a mezzo di un rappresentante fiscale.
Per concludere, l’Agenzia ha dichiarato che la società potrà assumere la qualifica di esportatore abituale ritenendo che la disciplina del plafond IVA venga applicata anche in tale ambito in cui la società è soggetto non residente, stabilito in uno stato membro UE e identificato direttamente ai fini IVA in Italia.
Dott. Cristian Massi