Esenzione IVA per attività di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza
L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello di particolare rilevanza con oggetto le donne vittima di violenza.
Il Comune istante ha istituito una Casa rifugio, iscritta all’albo regionale dei centri antiviolenza e delle Case rifugio, avente sede sul territorio regionale, al fine di dare concreta attuazione alla legge regionale in questione.
Tale legge promuove interventi a sostegno delle donne vittime di violenza con lo scopo prioritario di prevenire la violenza di genere.
In particolare l’istante, al fine di coprire i costi di gestione della Casa rifugio, ha necessità di stabilire se le rette di accoglienza a carico degli ospiti del centro debbano essere esenti da IVA, secondo quanto individuato dal DPR 633/72 all’art. 10, comma 1, n. 27-ter.
Il comune ritiene di poter fatturare in esenzione IVA le rette di accoglienza per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di tali vittime di violenza, anche se non ricomprese nell’elencazione di cui al suddetto n. 27-ter, comma 1, DPR 633/72.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate ha delineato che secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, n. 27-ter tale disposizione si applica qualora si verifichino congiuntamente determinate condizioni:
- Dal punto di vista oggettivo: devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
- Tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma;
- Tali prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da Enti del Terzo Settore non aventi natura commerciale.
In merito alla fattispecie in esame occorre fare riferimento anche all’art. 10, comma 1, n. 21 del medesimo decreto, secondo cui il regime di esenzione IVA si applica, tra l’altro, “per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili”.
In considerazione della circostanza che la suddetta disposizione fa riferimento, alle case di riposo e simili, l’elencazione delle strutture non risulta tassativa quindi potranno rientrarci strutture diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma ma che presentano le medesime caratteristiche.
In tal senso, la Corte di Cassazione con la sentenza 11353 del 3 settembre 2001, ha precisato che il DPR 633/72, comma 1, n. 21 lascia intendere che, ai fini dell’esenzione dell’IVA, ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane.
La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, sono definite prestazioni “accessorie”.
Ai fini dell’esenzione dell’IVA, occorre far riferimento da un lato al contenuto della prestazione che va ricercata nell’alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela.
Per concludere, a tali rette potrà applicarsi il regime di esenzione IVA previsto dal citato n.21 del medesimo art. 10, nella misura in cui il comune effettui nella Casa rifugio, nei confronti delle donne ospitate, una prestazione globale del servizio di accoglienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché altri servizi accessori e di supporto.
Diversamente, se il Comune non fornisce una prestazione globale di servizi, le rette saranno assoggettate a IVA in base al regime proprio delle relative prestazioni che verranno rese.
Dott. Cristian Massi