La liquidazione e il rimborso dei crediti erariali
Una delle situazioni più comuni che interessano il termine della fase di liquidazione di una società di capitali riguarda la monetizzazione delle attività ed estinzione delle passività, ad eccezione di alcuni crediti d’imposta come IVA o Imposta Reddito delle Società (IRES).
Considerando le tempistiche con cui il fisco italiano è abituato a liquidare questi crediti, di solito le società, decidono di terminare la procedura di liquidazione depositando il bilancio finale e cancellando l’impresa dal suo registro, estinguendo cosi la società.
Ma un problema che successivamente si pone è come riuscire ad ottenere tale rimborso dall’Agenzia delle Entrate, visto che una volta estinto il soggetto giuridico, il suo liquidatore termina il mandato e non ha più la sua rappresentanza.
La soluzione più pratica individuata da molti liquidatori, nel caso in cui sia rimasto dell’attivo da ripartire al termine della procedura, è quella di assegnare ad uno dei soci il credito tributario riguardante il piano di riparto.
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 19641 pubblicata il 21 settembre 2020, ha fatto chiarezza colmando un vuoto normativo che rendeva sempre più complicata la riscossione dei vari crediti.
Tale Sentenza spiega che, nel momento in cui la società è estinta, perdendo quindi la sua personalità giuridica, i suoi crediti e debiti da in capo ad essa passeranno in capo ai soci con un fenomeno molto simile a quello della comunione ereditaria.
In virtù di ciò, il credito erariale non dovrà essere considerato come diviso tra gli ex soci, ma sarà un unico credito in regime di comunione indivisa, di conseguenza dovrà essere riconosciuto a ciascuno dei partecipanti il diritto di agire autonomamente per far valere l’intero credito comune.
Essendo il credito in proprietà indivisa, ognuno degli ex soci sarà legittimato a far valere il diritto al rimborso del credito per la totalità e non solo pro quota, in quanto agisce nell’interesse della cosa comune.
La ripartizione tra gli ex soci comproprietari sarà una questione successiva e interna ai rapporti tra questi, che non rileva per il debitore, il quale dovrà corrispondere l’intero importo anche a uno solo degli ex soci.
Inoltre, tale Sentenza ribadisce che l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, di conseguenza non potrà richiedere il credito erariale dopo l’estinzione della società, in quanto privo della rappresentanza necessaria, per estinzione del rappresentato.
Per concludere, tale Sentenza ha determinato con chiarezza che, a meno che il piano di riparto non disponga diversamente, il diritto al rimborso dei crediti erariali di una società estinta spetta a ciascun ex socio per l’intero credito, ma mai al liquidatore.
Dott. Cristian Massi