Cessione di singoli beni o cessione d'azienda? L'amministrazione finanziaria risponde
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 564 del 12 novembre scorso, ha chiarito il trattamento impositivo in una fattispecie di cessione del marchio ed in particolare se la stessa possa essere assimilata ad una vera e propria cessione d’azienda.
La società istante, operante nel settore della produzione e del commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici, evidenziava come, nel corso degli anni aveva ottenuto in licenza pluriennale l’uso di diversi marchi della moda per la realizzazione di svariati profumi e prodotti cosmetici.
Per gli anni a venire la società aveva fissato come obiettivo strategico, l’acquisizione della proprietà diretta e lo sviluppo di marchi propri, in modo da vedere rafforzata la propria autonomia rispetto alle decisioni che le società di moda avrebbero preso in futuro circa la concessione in licenza del proprio brand a licenziatari terzi.
In linea con tale obiettivo, la società istante aveva negoziato con altra società i termini e le condizioni per l’acquisizione della proprietà piena ed esclusiva di determinati marchi nel campo della profumeria.
Nel contesto di tale operazione, le due società avevano concordato che, per evitare confusione sul mercato e condotte che potessero intaccare il valore e l’immagine dei marchi oggetto di acquisto, l’istante si sarebbe resa cessionaria anche di:
- Diritti di proprietà intellettuale accessori a questi ultimi;
- Magazzino della cedente afferente ai marchi, composto da prodotti finiti e dalle relative componenti, in quanto tale magazzino avrebbe rischiato di essere smaltito dalla cedente, successivamente al perfezionamento dell’acquisto.
Con specifico riferimento all’operazione di cessione in corso, l’istante segnalava che la stessa era regolata dai seguenti accordi:
- “Accordo quadro” stipulato, con il quale la società si era impegnata ad effettuare gli acquisti sopra indicati, dei marchi, di alcuni diritti di proprietà intellettuale e del magazzino;
- Accordo contenente pattuizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti contraddistinti dai marchi la cui produzione e commercializzazione era stata interrotta dalla cedente da tempo;
- Contratto di cessione di marchi e di diritti strumentali alla cessione esclusiva dei marchi.
In forza di tali contratti la società contribuente aveva acquistato il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei marchi e dei seguenti diritti di proprietà intellettuale, strumentali alla cessione degli stessi:
- Disegni utilizzati per il packaging;
- Nomi a dominio correlati ai marchi;
- Formule chimiche utilizzate per la produzione di alcuni prodotti.
L’istante chiede se l’operazione descritta fosse qualificabile, ai fini fiscali, come una cessione di singoli beni, imponibile ai fini IVA, ovvero se configurasse come una cessione di ramo d’azienda, esclusa quindi dall’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/1972, art. 2, comma 3, lett. b) e assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale.
La risposta dell’amministrazione finanziaria è stata chiara e puntuale, in quanto dopo aver evidenziato il concetto di azienda individuato dall’art. 2555 c.c. come “il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” ha aggiunto che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa, intesa come universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività d’impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.
L’amministrazione finanziaria ha chiarito che non si possono fissare a priori quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire il nucleo indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, in quanto non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni ma anche i legali giuridici che intercorrono.
Quindi, per individuare una cessione di azienda o di un ramo d’azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa ed idoneo a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività.
Gli elementi sopra evidenziati (marchi, formule, disegni, domini e diritti di proprietà intellettuale) consentivano di configurare una cessione di ramo di azienda e non cessione di singoli beni, in linea con quanto individuato dall’orientamento della Corte di Giustizia UE, sentenza C-497/01 del 27 novembre 2003 che definiva il trasferimento di un’azienda come qualsiasi trasferimento di azienda o di una parte autonoma di quest’ultima, compresi gli elementi materiali e immateriali che insieme costituiscono un’impresa o parte di essa, idonea a svolgere un’attività economica autonoma.
Per concludere, si ha cessione d’azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere la complessiva attitudine, anche solo potenziale, all’esercizio dell’impresa.
Dott. Cristian Massi