Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende
Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza da Covid-19, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto all’art. 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
In particolare l’art. 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato con esclusione di quello agricolo, che non richiedono il trattamento di cui all’art. 1 del suddetto Decreto-Legge e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata, in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale beneficio prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto-Legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Quindi, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, da una parte, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, dall’altro, ad alcuni presupposti previsti dal Decreto-Legge n. 104 del 2020.
Nello specifico, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo è subordinato a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della Legge 296 del 2006 e cioè:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contri collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Invece, con specifico riferimento alle condizioni previste dall’art. 3 del Decreto-Legge n. 104 del 2020 si fa presente che, ai fini della fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del suddetto Decreto-Legge, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare la domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo all’art. 3 del Decreto-Legge n. 104 del 2020, in quanto rivolto ad una platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Dott. Cristian Massi