Associazione di Promozione Sociale e contributo a fondo perduto: facciamo chiarezza
Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in merito ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto e ha fornito alcuni esempi di calcolo dello stesso previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio convertito in Legge n. 77 il 17 luglio scorso.
In particolare, risponde ad un quesito sulle APS - Associazioni di Promozione Sociale, con il quale si domanda se si possa fruire del contributo anche nella ipotesi di riduzione delle entrate derivanti dall’attività non commerciale realizzata nei periodi di riferimento.
L’agenzia specifica che per poter fruire del contributo, gli enti non commerciali, debbano considerare i soli ricavi rilevanti ai fini IRES per la determinazione degli stessi.
Restano perciò esclusi dalla determinazione del contributo:
- i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
- nonché quelli derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Perciò, le associazioni di promozione sociale, per la sola parte relativa all'attività commerciale, devono verificare:
- di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro;
- di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per quanto riguarda invece i criteri stabiliti dalla Circolare n 15/E “l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”
La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019.
Il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:
- il 20% se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- il 15% se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- il 10% se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.
Riportando l’esempio della circolare stessa, se una associazione di promozione sociale ha avuto nel periodo di imposta 2019 ricavi commerciali pari a 390.000 euro e ricavi non commerciali pari a 30.000 euro, innanzitutto ai fini del calcolo del contributo spettante la percentuale da prendere come riferimento è il 20%.
Inoltre, ipotizzando che tale associazione abbia realizzato nel mese di aprile 2020, ricavi commerciali pari a 15.000 euro e ricavi non commerciali pari a 20.000 euro; nel mese di aprile 2019, ricavi commerciali pari a 50.000 euro e ricavi non commerciali pari a 6.000 euro, il credito spettante sarà determinato applicando la quota del 20% su 35.000 euro ovvero la differenza fra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 dei ricavi commerciali. Il contributo, per questo specifico esempio, sarà quindi 7.000 euro.
Dott. Cristian Massi