• Dott. Cristian Massi

Titolari di pensione estera residenti in Italia e imposta sostitutiva

La Legge di Bilancio ha introdotto all’art. 24-ter la possibilità di avvalersi di una imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale nelle regioni del Mezzogiorno.

Questi soggetti possono esercitare l’opzione per assoggettare i loro redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva del 7%, opzione valida per un massimo di 10 periodi di imposta dal momento dell'opzione in dichiarazione.

La circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 riassume i presupposti di applicazione dell’agevolazione, l’ambito applicativo, le modalità di opzione, i casi di esclusione di uno o più stati esteri e gli ulteriori benefici fiscali che ne derivano.

Lo scopo della norma che ha introdotto questa agevolazione è quello di favorire investimenti, nonché consumi in certe zone d’Italia con specifiche caratteristiche, ossia nei comuni con abitanti fino a 20.000 unità situati in regioni come Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Le modalità applicative di tale agevolazione sono state disciplinate dal Provvedimento n. 167878/2019.

A CHI SPETTA

Possono optare per il regime fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni delle regioni del Mezzogiorno sopra elencate.

Si precisa che per espressa previsione normativa i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente in quanto in base al TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Inoltre, è importante sottolineare che i soggetti in questione dovranno trasferire la propria residenza da un paese estero con il quale vi è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa (ossia scambio di informazioni fiscali)

Per avere diritto a tale agevolazione la persona fisica non deve essere stata fiscalmente residente in Italia per almeno 5 periodi di imposta precedenti a quello di efficacia della opzione a partire dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza.

PER QUALI REDDITI SPETTA

Tale regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva calcolata in via forfettaria, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.

Secondo questo articolo “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”. 

Un reddito è da considerarsi prodotto in Italia, quando si possa stabilire il collegamento del reddito ad una fonte produttiva situata nel territorio italiano.

In modo reciproco un reddito è considerato prodotto all’estero secondo gli stessi criteri. Tale specifica viene fatta poiché la tassazione con imposta sostitutiva vale solo ed esclusivamente per i redditi prodotti all’estero.

COME BENEFICIARE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi dell’art 24-ter comma 5 l’opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo di imposta.

È bene sottolineare che qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell’istituto della remissione in bonis esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, versando un importo pari a 250 euro.

Il ricorso alla remissione in bonis non è consentito se il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione, non configurandosi il “comportamento concludente” necessario per avvalersi di tale istituto.

I contribuenti che si avvalgono di questa opzione sono tenuti ad assoggettare ad imposta sostitutiva pari al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero e sono obbligati a versare in una unica soluzione ed entro il termine dovuto l’ammontare complessivo dell’imposta. 

Dott. Cristian Massi

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