Ammortizzatori sociali: ultime novità
Il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la necessità di dare ulteriore sostegno a datori di lavoro e lavoratori nell’affrontare una nuova fase critica.
A tale scopo è stato emanato il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.
Ma entriamo nello specifico e vediamo quali sono le novità rilevanti.
Il Decreto ha introdotto alcune novità in tema di misure al trattamento di integrazione salariale, stabilendo, in particolare, che i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale (anche in deroga, o assegno ordinario), per l’intero periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di 4 ulteriori 4 settimane, anche per i periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il Decreto, nello specifico, prevede una deroga alle disposizioni relative ai termini ordinari di presentazione delle domande per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, prevedendo che le domande per i trattamenti con causale “Covid-19” devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il Decreto ha disposto che il termine ultimo per la presentazione è il 15 luglio 2020.
Inoltre, se il datore di lavoro richiede il pagamento diretto da parte dell’INPS, ha l’obbligo di inviare all’istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale: decorsi tali termini, in caso di inadempimento, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore inadempiente.
Con il messaggio del 17 giugno 2020, n. 2489, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, il rilascio domande INPS di CIG in deroga e l’anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 32 agosto 2020, è stato delineato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
Nello specifico, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
Invece, con la circolare del 27 giugno 2020, n. 78, l’INPS fornisce le istruzioni relative al pagamento diretto e dell’anticipazione delle integrazioni salariali nelle domande di integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Qualora l’azienda richieda l’anticipazione dell’indennità a pagamento diretto, da determinarsi sul 40% delle ore richieste per l’intero periodo, dovrà presentare istanza entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.
Per gli interventi decorsi prima del 18 giugno 2020 le domande devono essere trasmesse entro il 3 luglio 2020.
La disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 18 giugno 2020.
Per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande che abbiano ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane.
Per concludere, le istanze a pagamento diretto (senza anticipazione del 40%) rimangono validi i termini di presentazione previsti entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, salvo per quelle situazioni che ammettono la presentazione al 17 luglio 2020 qualora tale ultimo termine risulti più favorevole.
Dott. Cristian Massi