La nuova IMU: novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020
La nuova manovra di bilancio ha riscritto interamente la tassazione locale immobiliare partendo dall’abolizione dell’attuale Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dalle tre componenti IMU, TASI e TARI.
Della IUC resteranno vigenti esclusivamente le disposizioni in materia di TARI.
Ma entriamo nello specifico e vediamo quali sono state le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020.
I commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio 2020 hanno riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU - Imposta Comunale sugli Immobili e TASI – Tributo per i servizi indivisibili) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
È da tenere presente che l’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Un elemento particolarmente significativo è l’identificazione dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’abitazione principale è esente IMU se rientrante nelle categorie catastali non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7).
Per quanto riguarda le categorie catastali di lusso (A1, A8 ed A9), l’aliquota di base per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,5% ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1% o diminuirla fino all’azzeramento.
ALIQUOTE
In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati cd. beni merce: fino all’anno 2021 è pari allo 0,1%. I comuni potranno aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti IMU;
- Terreni agricoli: l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento;
- Immobili ad uso produttivo, Categ. D: è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76% IMU + 0,1% TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
- Immobili diversi da abitazione: è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
ESENZIONI E RIDUZIONI:
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ubicati nei comuni delle isole minori;
- A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- Gli immobili posseduti dallo stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
Per concludere, in considerazione degli effetti legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020, sono esentati dalla prima rata IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
Rientrano all’interno di questa esenzione anche gli immobili con categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Dott. Cristian Massi